Art. 1.
(Modifiche alla legge
8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale».

      2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

              «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

              «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai

 

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quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

          e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

              «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

      3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). - 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
      2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno invia equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del

 

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danno in favore della medesima parte offesa.
      3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

      4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
      5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
      4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
      5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».